Visto il periodo primaverile riprendono le attività agricole di mantenimento e tutela delle colture.
È il momento dello sviluppo delle famiglie, della posa dei melari e anche… della preoccupazione!
Per evitare l’avvelenamento delle famiglie di api con perdita di produttività, allarme sanitario e contenziosi, ricordiamo di osservare le buone pratiche nei trattamenti fitosanitari.
Riportiamo in proposito, in fondo alla pagina, alcuni stralci della legge regionale a tutela delle api – e non solo.
La gestione delle famiglie di api, così come l’attività agricola, ha costi importanti, ed è importante collaborare per ottenere dei prodotti di qualità, sostenibili e economicamente convenienti per tutti.
L’Associazione Monterano Apicoltori è attiva sul territorio per condividere informazioni e sensibilizzare sul tema – restiamo in contatto!

Estratti da: Legge della Regione Lazio n.17 del 25 ottobre 2022 [“Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l’esercizio dell’apicoltura” – qui trovate il testo completo]:
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Art. 12
(Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo)
- Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida per le api e per la restante entomofauna pronuba, nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:
a) durante il periodo di fioritura delle piante in coltura, dall’apertura alla caduta degli organi fiorali;
b) durante il periodo di fioritura, dall’apertura alla caduta degli organi fiorali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento, al loro interramento o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e altri pronubi;
c) durante il periodo di fioritura, dall’apertura alla caduta degli organi fiorali, sulle piante spontanee, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento al loro interramento, o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi.
- I trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba sono altresì vietati in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero.
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Art. 17
(Sanzioni amministrative)
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i) da 400,00 a 2.400,00 euro per ettaro o frazione di ettaro con tetto massimo di 30.000,00 euro a coloro che contravvengono alle limitazioni e ai divieti relativi ai trattamenti fitosanitari dannosi per le api e per la restante entomofauna pronuba.
- Alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.
- Gli introiti provenienti dalle sanzioni amministrative previste dal presente articolo possono concorrere alla copertura degli interventi e delle attività relative alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’apicoltura di cui alla presente legge.
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